Estratto del Regolamento Nazionale INdAM
L’Istituto Nazionale di Alta Matematicante è
un “Ente di Ricerca" anzi più precisamente un "Ente di ricerca a
carattere non strumentale".
Gli enti di ricerca a carattere non strumentale sono, secondo la legge
168 del 1989, quelli che ricadono nella previsione di autonomia
previste per le "Istituzioni di Cultura" dall'articolo 33 della Costituzione.
Inoltre l’Istituto è stato riordinato con legge specifica (Legge
153 del 1992) e successive modifiche (Decr.Leg.vo 19 del 1999 e Decr.L.vo
381 del 1999). Un articolo molto importante della Legge
153 del 1992 è l'articolo 2, dove vengono indicate le "finalità"
dell'Istituto. Quindi l'Istituto può agire autonomamente per perseguire
le
finalità indicate dalla legge, ma non può proporsi scopi
diversi. Ritengo opportuno riportare di seguito la parte del regolamento
sui fini e
sulla modalità del raggiungimento di essi da parte dell’Istituto:
“ … I fini dell'Istituto sono i seguenti:
1. promuovere su piano nazionale, internazionale e comunitario
la formazione e il perfezionamento di ricercatori di matematica, anche
allo scopo di integrare le potenzialità formative esistenti nelle
varie università italiane;
2. svolgere e favorire le ricerche di matematica pura ed applicata
specialmente nei rami in via di sviluppo, curando anche il trasferimento
delle conoscenze alle applicazioni tecnologiche;
3. procurare che la ricerca matematica italiana si mantenga
sempre in stretto contatto con quella internazionale, in particolare promuovendo
e partecipando ad iniziative e programmi di collaborazione nell'ambito
dell'Unione Europea.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1. l'Istituto
può:
1. costituire Gruppi nazionali di ricerca con l'apporto di professori
e ricercatori universitari, nonché di ricercatori degli enti di
ricerca, come
istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca
distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività
dei Gruppi
sovrintende un Consiglio scientifico ed un Direttore;
2. stipulare convenzioni e contratti di studio e ricerca con
università, con il Consiglio nazionale delle ricerche, con enti di
ricerca pubblici
e privati, nazionali, internazionali e stranieri, e con organismi scientifici
internazionali;
3. stipulare con industrie nazionali e straniere contratti e
convenzioni aventi per oggetto la collaborazione scientifica o la preparazione
di studiosi e ricercatori in particolari settori della matematica
applicata;
4. promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far
parte di consorzi, costituiti anche in società per azioni, nonché
di società,
anche internazionali o straniere, che abbiano fra i propri scopi lo sviluppo
di ricerche di matematica pura ed applicata;
5. assegnare, mediante concorsi nazionali ed internazionali,
borse di studio e borse di ricerca avanzata.
3. L'Istituto, in particolare, prevede di:
1. promuovere e gestire corsi sistematici avanzati per la formazione
di nuovi ricercatori di matematica (corsi di formazione) e per
il perfezionamento dei ricercatori matematici (corsi di perfezionamento)
anche nella prospettiva dell'istituzione del dottorato di
ricerca presso l'Istituto stesso, e incentivare la partecipazione
ai corsi stessi;
2. promuovere l'attività di ricerca matematica perseguita
da docenti universitari e ricercatori matematici anche attraverso la costituzione
di Gruppi nazionali di ricerca;
3. organizzare conferenze, seminari, convegni e altri incontri
comunque denominati, e finanziare, se riferibile ai fini istituzionali
dell'Istituto e solo per le spese strettamente necessarie, la partecipazione
di docenti universitari o ricercatori matematici a seminari
o convegni;
4. promuovere la pubblicazione di opere di ricerca matematica,
in particolare atti di convegni programmati dall'Istituto;
5. porre in essere altre attività o altri interventi
rivolti ai fini indicati dalla legge riordinatrice.
…
…
Art. 15, Attività decentrate
1. L'INdAM, al fine di dare attuazione
a specifici programmi di carattere temporaneo, può svolgere le sue
attività istituzionali,
oltre che presso la sede centrale di Roma, anche presso sedi decentrate,
che di norma sono da individuare presso terzi soggetti.